Breve nota sui controlli delle Guardie Zoofile

Le Guardie Zoofile, seppur aventi titolo di pubblico ufficiale, non possono sostituire il lavoro delle forze dell’ordine, i cui poteri sono regolamentati dagli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale.

Per far scattare un’eventuale perquisizione ci vuole un mandato e la partecipazione del pubblico ministero personalmente e/o della Polizia Giudiziaria.
Se viene svolto un sopralluogo o una perquisizione in un’abitazione, struttura o terreno privato da parte di Guardie Zoofile senza mandato, può esserci flagranza di reato.

Le pretese di eseguire dei sopralluoghi, se non accomagnate da un mandato, possono essere tranquillamente ignorate, di fatto lasciando tali Guardie Zoofile fuori dall’unità abitativa. Teniamo a precisare che seppur con una presunta segnalazione di maltrattamenti su un animale d’affezione, o se in possesso di qualche autorizzazione, si può tranquillamente declinare la loro richiesta.

Ricordiamo che

In ogni caso, se le Guardie Zoofile cercassero di accedere alla vostra proprietà con la scusa di un pericolo reale, ricordiamo che il Procurato allarme presso l’Autorità è un reato (Art. 658 c.p). Per quanto riguarda la perquisizione di veicoli e della propria persona (zaino, marsupio) può scattare il reato di Violenza Privata (Art. 610 c.p.).

[tratto da Federfauna]

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